La giurisprudenza ha ritenuto valida anche l'autenticazione della firma da parte del difensore non formalmente nominato, purchè la volontà della nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni presenti nell'atto, come https://delilahigzo704708.blogmazing.com/28851553/not-known-factual-statements-about-incidenti-stradali-risarcimento-danni