La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. L’art. 256 bis del Testo Unico Ambientale prevede invece che chiunque appicchi il fuoco https://yxzbookmarks.com/story18475992/5-hechos-f%C3%A1cil-sobre-reati-autoriciclaggio-e-reati-tributari-descritos